Il management musicale secondo Sveva Antonini
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15/06/2023Differenza fra Contratto di edizione musicale e Contratto discografico
Abbiamo già parlato del Contratto Discografico, ma quello di cui ci occuperemo ora è il Contratto di edizione musicale, ben diverso dal primo.
Il contratto di edizione musicale è il contratto tramite il quale un autore cede i diritti delle sue opere a un editore dietro pagamento di un corrispettivo. L’editore ha lo scopo di promuovere e perseguire il maggior sfruttamento possibile delle opere dell’autore. Con il contratto di edizione musicale si cedono i diritti di sfruttamento delle opere musicali (il testo e la musica). Con un contratto discografico invece, si cedono i diritti di sfruttamento di una registrazione realizzata in un dato momento e luogo. La registrazione, quindi, non il brano musicale di per sé o la partitura.
L’editore
L’editore è colui che ha il compito di promuovere le composizioni e perseguire il maggior sfruttamento possibile delle stesse, con esibizioni dal vivo, televisione, cinema, internet, radio, cellulari, videogiochi, karaoke, ecc…
È inoltre colui che si occupa di avere e attivare relazioni con artisti esecutori, compagnie discografiche, agenzie pubblicitarie, società di gestione collettiva. È insomma una persona in cui dovete riporre la massima fiducia. Si pensi a tutti quegli artisti che non si esibiscono, ma semplicemente compongono per altri: le loro entrate economiche dipenderanno anche dalla scelta di un buon editore.
Attenzione però, il discorso già fatto per il contratto discografico vale anche per il contratto di edizione musicale: valutare e ponderare prima di firmare un contratto di edizione per non pentirvi per parecchi anni avvenire. Capita che gli autori non siano poi soddisfatti dell’operato dell’editore e si rivolgano a legali per chiedere come rientrare nella titolarità dei propri diritti e, cosa per nulla semplice.
Caratteristiche del contratto di edizione musicale
I modelli di contratti di edizione, a differenza di quelli discografici molto diversi fra loro, sono molto simili gli uni agli altri.
In generale gli editori partono da un contratto tipo, un tempo più vicino a un contratto di edizione per le stampe di opere letterarie che musicali, cercando di adeguare quest’ultimo alle obbligazioni dell’editore musicale, spesso con pessimi risultati. Infatti e purtroppo, il contratto di edizione musicale non è disciplinato. Questo segue da un lato i principi generali del codice civile, dall’altro le norme del contratto di edizione per le opere letterarie.
Due le tipologie contrattuali
1) Contratto di edizione per opere. L’autore cede all’editore i suoi diritti sulle opere contrattualmente previste e già esistenti e/o opere ancora da creare ma determinate, ovvero diritto di pubblica esecuzione, diritto di riproduzione fonomeccanica, diritto di pubblicazione a stampa, ecc…
2) Contratto di edizione in esclusiva. In tale ipotesi l’autore si impegna a cedere i suoi diritti sulle sue opere future, nonché delle opere create precedentemente, purché inedite.
In questo caso però, saremo di fronte a un contratto di edizione musicale in esclusiva su tutte le opere che l’autore creerà in un determinato periodo di tempo. Vi sconsiglio vivamente di firmare un contratto così quando siete degli emergenti. Se comunque a un certo punto della vostra carriera opterete per questo contratto ricordate che, pena di nullità del contratto medesimo, le opere devono essere delimitate, non potendo il contratto riguardare tutte le opere future dell’autore senza nessun limite temporale. Inoltre la durata durante la quale vi impegnate a comporre in esclusiva per l’editore, non potrà comunque superare i 10 anni.
Durata della cessione dei diritti sull’opera
È comune che l’autore ceda i diritti all’editore per la durata di tutela prevista dalla legge che, come sappiamo, è di 70 anni dopo la morte dell’autore. Attenzione, dunque. Anche se questa è la prassi, dovete sapere cosa prevede la legge prima di firmare un contratto. Per molti anni si è discusso in merito all’applicabilità o meno al contratto di edizione musicale del termine massimo di vent’anni previsto per il contratto di edizione di opere letterarie. Ad oggi è chiaro che il termine non risponda agli interessi e alle finalità dell’editoria musicale. Diverso è il tipo di fruizione dell’opera da parte del pubblico, diverso è il suo sfruttamento con riguardo ai compiti e ruoli dell’Editore “letterario” e di quello musicale, ecc… Nulla vi vieta di insistere per una durata più breve, soprattutto quando non siete certi dell’identità dell’editore o non ne avete una fiducia incondizionata. La clausola standard prevede una cessione per il tempo massimo previsto, ovvero 70 anni dopo la morte dell’autore.
Corrispettivo dell’autore
Diversamente dai contratti di produzione discografica ove i corrispettivi variano in base al caso concreto, i corrispettivi previsti dai contratti di edizione musicale sono piuttosto standardizzati.
Andiamo a vederli nello specifico, portando l’esempio di una tipica clausola contrattuale per i diritti “base”:
“Quale corrispettivo per le cessioni dei suddetti diritti, l’Editore riconosce al Compositore e all’Autore (del testo)
- a. Per il diritto di pubblica esecuzione dell’Opera (dem):
12/24 delle somme derivanti da questa utilizzazione, di cui:
7/24 al compositore della musica
5/24 all’autore del testo letterario
- b. Per il diritto di riproduzione fonomeccanica dell’Opera (drm):
50% delle somme derivanti da questa utilizzazione, di cui:
25% al compositore della musica
25% all’autore del testo letterario
Nella prassi si cedono all’Editore 12/24 dei diritti di pubblica esecuzione (dem) e il 50% dei diritti fonomeccanici (drm). La gestione di tali diritti (pubblica esecuzione –dem–e fonomeccanici – drm) avviene tramite la Siae dalla quale l’autore riceverà, a cadenza semestrale, il rendiconto delle utilizzazioni, unitamente ai diritti maturati.
c.Per il diritto di riproduzione a mezzo stampa dell’Opera per la vendita:
12% delle somme derivanti da questa utilizzazione di cui:
6% al compositore della musica
6% all’autore del testo letterario
Nel caso di riproduzione a mezzo stampa dell’opera per la vendita è invece comune trovare percentuali più basse, in considerazione delle spese sostenute dall’editore, percentuali che possono variare da un minimo del 5%ad un massimo del 20%. La cessione di tale diritto può anche non essere prevista, dipende, ovviamente, dal vostro tipo di musica: se classica-lirica certamente, pop spesso, elettronica mai.
d. Per il diritto di sincronizzazione in opere cinematografiche e filmati televisivi, inclusi quelli pubblicitari e per ogni altro diritto non compreso nelle lettere a, b e c che precedono:
30% delle somme derivanti da queste utilizzazioni calcolato sulle somme nette effettivamente percepite dall’Editore, di cui:
15% al compositore della musica;
15% all’autore del testo letterario.”
Il diritto di sincronizzazione è il diritto di associare il vostro brano musicale a un film, a un video, e, in generale, a immagini in movimento. Questi ultimi due diritti (edizione per le stampe e sincronizzazione) vengono gestiti direttamente dall’editore il quale dovrà riferirvi i diritti maturati e pagarveli, non rientrando la loro gestione nel mandato conferito alla Siae. Quando sarete pagati dalla Siae e dall’editore? Con cadenza semestrale, ovvero un mese dopo il 30 giugno e un mese dopo il 31 dicembre.
Per ora mi fermo qui. Ricordate sempre che potete contattarmi per una consulenza.
Avv. Sveva Antonini