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15/06/2023Occupandomi di Copyright una domanda che mi sento fare spesso è:
“Avvocato Sveva Antonini, come capisco se chi mi offre un contratto mi sta fregando?“.
In effetti non è facile districarsi attraverso la difficile terminologia di un contatto. Ma non impossibile.
Scopriamo come fare.
Definizione di un contratto discografico
Il contratto di produzione fonografica è quel contratto tramite il quale il musicista cede i diritti relativi a registrazioni fonografiche (quindi i diritti sulle registrazioni, NON sulle composizioni) a un produttore fonografico dietro pagamento di un corrispettivo, affinché quest’ultimo provveda alla produzione e commercializzazione delle stesse.
Il contratto discografico deve essere redatto per iscritto. La mancanza di forma scritta non annulla il contratto, ma è richiesta dalla legge ai fini della prova: un contratto verbale rende difficile provare gli impegni presi. Evitate comunque qualsiasi tipo di accordo verbale, come regola generale.
– Negoziare con la compagnia discografica le condizioni del futuro contratto
– Accertare che le condizioni negoziate siano inserite nel contratto
– Prima di firmare richiedere un’ultima consulenza a un avvocato (il mio contatto, per una consulenza, è in fondo a questo articolo).
Questi passi, che possono sembrare ovvi, non lo sono affatto se si considera che normalmente la gran parte delle etichette discografiche propone un contratto modello. È evidente che se non si hanno altre possibilità si negozierà il contratto modello, ma dove invece c’è un minimo margine di azione seguite queste tappe.
Condizioni negoziabili di un contratto discografico
Ovviamente le possibilità di negoziazione sono proporzionali alla fama del gruppo o del musicista. Per gli emergenti il margine è basso, se non nullo, ma questo non significa che bisogna firmare il contratto a occhi chiusi solo per poter dire “il mio primo contratto discografico!”.
Sembra che il 99% dei musicisti sia ossessionato dal firmare un contratto discografico, ma a mio parere farebbe molto meglio a concentrarsi sulla promozione del gruppo tramite concerti dal vivo, aumentando così il potere di negoziazione del bramato contratto.
I punti negoziabili sono:
- Promozione
- Durata
- Esclusiva: territorialità e durata
- Corrispettivo e anticipi per l’artista
- Proprietà del master
- Selezione del produttore artistico, tecnico del suono, grafico
- Concessione del diritto all’uso del nome e dell’immagine dell’artista
- Cessione dei diritti audiovisivi
- Cessione del sito web dell’artista
- Merchandising
- Diritti a compenso spettanti agli artisti interpreti ex a 73 e 73-bisLda
- Management
- Cessione dei diritti editoriali
- Distribuzione dei Cd o distribuzione digitale?
Oggi ne vedremo solo alcuni, ma potete sempre contattarmi per una consulenza.
La promozione
La promozione dovrebbe essere la prima moneta di scambio per la cessione dei diritti sulle vostre registrazioni. Tuttavia, se siete emergenti molto difficilmente avrete modo di contrattare. Ciò non toglie però che tentar non nuoce: nella fase della negoziazione bisogna giocarsi tutte le carte. Le strategie promozionali e pubblicitarie sono di solito decise dalla casa discografica, tuttavia consiglio d’insistere affinché il piano promozionale sia deciso di comune accordo con l’artista. Fate in modo che ciò risulti in una clausola contrattuale e che sia previsto il rimborso delle vostre spese vive per la promozione.
Il piano promozionale può essere dettagliato se specifica ciascuna attività promozionale (realizzazione di campagne pubblicitarie radiofoniche, videoclip, inserimento della vostra registrazione su siti web, articoli su stampa specializzata, concerti di presentazione, ecc…). Ovviamente, più il piano sarà dettagliato maggiori saranno le possibilità di poter impugnare il contratto qualora il produttore non si attenga a quanto previsto. Ma il contratto può essere anche più generico: è quello più comune. In questo caso la compagnia raggiunge un accordo solo sulla volontà di fare promozione e lascia al proprio arbitrio come agire. Molti contratti prevedono la seguente clausola: “La società realizzerà tutta la promozione che reputerà necessaria per la vendita dei dischi oggetto del contratto”. È meglio una clausola che definisca una minima promozione rispetto a una generica.
La Durata del contratto discografico
Uno dei punti fondamentali da discutere e negoziare è la durata. Quando si parla di durata di un contratto discografico, ci si riferisce comunemente al periodo in cui l’artista effettuerà le registrazioni previste a favore di quella casa discografica e non potrà quindi registrare per le altre. Attenzione però: la durata del contratto non va confusa con un’altra durata, ovvero quella della cessione dei vostri diritti sulle registrazioni a favore della casa discografica.
Sono due infatti le durate da prendere in considerazione quando parliamo di un contratto discografico:
1) I Durata: per quanto tempo dovete registrare per quella casa discografica con cui avete sottoscritto il contratto
2) II Durata: quanto tempo dura la cessione dei vostri diritti a favore della casa discografica sulle registrazioni effettuate in esecuzione del contratto discografico, ovvero nell’arco della durata I
Prima Durata
Vi verranno proposti principalmente due tipi di contratto sulla base della durata: Contratto per disco singolo (Cd–album) o Contratto per n dischi in un periodo di tempo. È piuttosto comune proporre un contratto per un Cd singolo con semmai la previsione di una serie di opzioni a favore della casa discografica per la realizzazione di successive registrazioni. Oggi sono meno comuni invece, i contratti che obbligano l’artista a realizzare una serie di registrazioni (1–2–3–5 dischi) in un determinato tempo (uno ogni diciotto mesi, per esempio). In entrambi i casi, verificate che il contratto preveda nel dettaglio entro quanto tempo avverrà la pubblicazione del Cd rispetto alla sua produzione e in quale numero minimo di copie.
Le durate consigliate sono: 1 disco in 18 mesi, 2 dischi in 3 anni e 3 dischi in 5 anni. 18 mesi è infatti il tempo di solito necessario per realizzare e promuovere un album e per registrare l’album seguente. È bene valutare il proprio specifico caso, perché firmare un contratto che poi non potete rispettare, può portare a un inadempimento contrattuale.
Attenzione ai rinnovi automatici. Molti contratti discografici includono clausole per le quali il contratto si rinnova automaticamente, se nessuna delle due parti comunica all’altra la volontà contraria. Attenzione a queste clausole: vi consiglio di appuntarvi a caratteri cubitali sulla vostra agenda il termine indicato nel contratto entro il quale comunicare all’etichetta la vostra eventuale disdetta (che non è quello in cui scade il contratto, ma è una data precedente, di solito dai due ai sei mesi prima della scadenza del contratto). In caso di vostra dimenticanza il contratto si rinnoverà automaticamente, anche contro la vostra volontà. Molti contratti discografici prevedono una clausola d’opzione a favore della casa discografica sulle future registrazioni in forza della quale quest’ultima può unilateralmente decidere se rinnovare il contratto per il periodo fissato nell’opzione (altri diciotto mesi, per esempio), anche contro la vostra volontà. Spesso le opzioni sono legate e condizionate alle vendite, quindi, per esempio, la clausola potrebbe stabilire che, se le vendite del vostro Cd hanno superato le x copie in un x periodo di tempo, la casa discografica potrà legarvi a sé per un ulteriore periodo di tempo.
Diversa è invece la clausola di prelazione: se alla scadenza del contratto l’artista riceve una proposta artistica da terzi, sarà obbligato a renderla nota, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sua casa discografica e questa potrà, a sua scelta ed entro un determinato tempo, esercitare o meno il suddetto diritto di prelazione. In caso affermativo, la casa discografica potrà quindi nuovamente legare l’artista a sé, alle medesime condizioni economiche proposte, però, dal terzo offerente. Il diritto di prelazione a favore della casa discografica ha una durata limitata nel tempo, solitamente di due anni dalla scadenza del contratto, periodo nel quale la libertà di contrattazione dell’artista sarà fortemente limitata. Per questo alla concessione di tale diritto a favore dell’etichetta discografica deve sempre corrispondere un ulteriore corrispettivo per l’artista. Se il corrispettivo non è previsto perché, ad esempio, siete artisti emergenti e il vostro futuro produttore non è minimamente disposto a negoziare sul punto, è comunque utile capire a cosa si rinuncia e utilizzarlo a proprio favore per poter trattare altre clausole, ristabilendo, quindi, un equilibrio contrattuale. Non è, comunque, consigliabile firmare contratti che prevedano un diritto di prelazione sui contratti futuri. Tale clausola è, infatti, a favore della casa discografica e vi può impedire in futuro di negoziare con altre etichette o di autoprodurvi.L’inserimento di una clausola di prelazione, comunque è, a mio parere, controproducente per entrambe le parti contrattuali. Infatti qualora l’artista non voglia più lavorare per la sua etichetta discografica ma iniziare una nuova collaborazione, tenerlo con le mani legate porta a pessimi risultati.
Seconda Durata
L’art. 85 Lda prevede che i diritti degli artisti interpreti ed esecutori durano 50 anni dalla data della prima esecuzione. Se tale esecuzione viene tuttavia pubblicata o comunicata al pubblico durante il termine precedente, i 50 anni decorrono dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla comunicazione al pubblico della fissazione. Questo pertanto significa che, quando cedete diritti sulla vostra registrazione, negoziate per un tempo massimo di 50 anni. La clausola tipicasolitamente prevede “una cessione dei vostri diritti per il tempo massimo previsto dalla legge”. Attenzione dunque. Anche se questa è la prassi, dovete sapere cosa prevede la legge prima di firmare un contratto.
L’esclusiva
L’esclusiva è di vitale importanza: una volta ceduta solo a casa discografica potrà esercitare i vostri diritti, con esclusione degli altri, compreso voi stessi. L’esclusiva riguarda due aspetti: il territorio e il tempo. È possibile firmare un contratto discografico dove si cedono i diritti solo per certi paesi. È importante però conoscere la reale rete di distribuzione del vostro contraente; infatti molte compagnie richiedono l’esclusiva in paesi dove non hanno opportunità reali distribuire il disco. Una clausola rispettosa potrebbe prevedere un lasso di tempo durante il quale la casa discografica ha l’esclusiva per tutto il mondo, trascorso il quale, l’artista recupera il diritto di concedere in licenza il disco nei paesi dove la casa discografica non l’abbia ancora fatto. La cosa che più si consiglia è comunque una prima cessione per il solo paese di appartenenza. Valutata l’efficienza della casa discografica e le sue proposte caso per caso, potete ampliare il territorio ad altri paesi con reali opportunità. La durata dell’esclusiva è quella che abbiamo visto prima.
Corrisponde a quell’arco temporale in cui l’artista non potrà registrare le proprie opere per soggetti diversi dalla casa discografica con cui ha firmato. Rimane libero di partecipare a una trasmissione radio, a condizione però che l’esecuzione non venga registrata (si consiglia sempre un impegno per iscritto dell’emittente radiofonica). Nel caso poi sia inserito nel vostro contratto un “patto di non concorrenza”, la cosa è diversa. Con questo patto alla scadenza del contratto e per x anni vi impegnate a non registrare gli stessi brani né in proprio né per terzi. Questa esclusiva, seppur limitata a determinati brani, si estenderà oltre alla scadenza del contratto. Normalmente per 5 anni.
Corrispettivo
Altro punto negoziabile sono le royalties, ovvero il corrispettivo o partecipazione dell’artista ai benefici economici derivanti dalla commercializzazione delle registrazioni delle sue esecuzioni. L’artista può ricevere in linea di massima due tipi di pagamento: uno in royalties proporzionali al numero delle vendite, l’altro con una somma a forfait. In via generale si sconsiglia una somma fissa a saldo della cessione dei vostri diritti alla casa discografica. Questo pagamento è accettato da molti artisti esordienti, allettati dall’idea di firmare un contratto discografico. Ovviamente anche se il vostro disco non riscuotesse successo e voi aveste incassato un corrispettivo superiore alle eventuali royalties, il pagamento a forfait sarebbe vantaggioso. Nell’indecisione, rimane comunque sempre la possibilità di prevedere un compenso fisso quale corrispettivo per un certo numero di copie. Superato quel numero possono entrare in campo le royalties.
Non firmate mai un contratto discografico se, anziché ricevere una proposta economica per la cessione dei vostri diritti, vi si chiede di pagare! Capita che etichette disoneste se ne approfittino e vi convincano a sborsare somme di danaro illudendovi che sia la prassi. Vi assicurano fama, audizioni, dischi e concerti. Poi magari le etichette scompaiono, lasciandovi con le tasche vuote, senza alcuna gloria e con un contratto da risolverete.
Conclusioni: Contatta Sveva Antonini
Mi fermo qui con l’analisi del contratto discografico. Per maggiori informazioni potete contattarmi per una consulenza su svevaantonini@idealex.net
Avv. Sveva Antonini